Atto costitutivo SRLS: modello standard, contenuti obbligatori e guida alla compilazione

L'atto costitutivo SRLS è il documento necessario per costituire una società a responsabilità limitata semplificata. Contenuti obbligatori, differenze con lo statuto, modello standard e costi di registrazione.

Dalla redazione di StarterLegal Aggiornato 30 agosto 2026 11 min di lettura
Atto costitutivo SRLS: modello standard, contenuti obbligatori e guida alla compilazione

Cos’è l’atto costitutivo SRLS e a cosa serve

L’atto costitutivo SRLS è il documento che dà vita giuridica a una società a responsabilità limitata semplificata. Viene sottoscritto dai soci davanti a un notaio e depositato al registro delle imprese: da quel momento la società esiste come soggetto di diritto autonomo, separato dal patrimonio personale di chi l’ha fondata.

Un esempio concreto: se due amici vogliono avviare un e‑commerce con un capitale iniziale di 2.000 euro, il primo vero passaggio è stipulare l’atto costitutivo SRLS e iscriverlo. Senza questo passaggio non si può aprire un conto corrente societario né emettere fatture in nome della società.

Attenzione, però: l’atto costitutivo non va confuso con l’apertura della partita IVA. L’iscrizione camerale, che consegue al deposito dell’atto, è l’unica fonte di prova dell’esistenza della società; la partita IVA viene attribuita dopo ed è un adempimento fiscale separato. Questa è una prima insidia per chi si affaccia al mondo societario senza l’assistenza di un professionista.

Dal punto di vista giuridico, l’atto costitutivo SRLS ha efficacia costitutiva: la società non nasce con la semplice firma tra le parti, ma solo con l’iscrizione nel registro delle imprese custodito dalla camera di commercio. È un punto che molte guide trascurano, ma che fa capire perché la procedura richieda il notaio e non possa essere sostituita da una scrittura privata.

Quando e perché utilizzare l’atto costitutivo SRLS

L’atto costitutivo SRLS si utilizza quando si intende creare una società a responsabilità limitata con capitale compreso tra 1 euro e 9.999 euro, interamente versato in denaro e sottoscritto esclusivamente da persone fisiche. È la forma societaria pensata per chi vuole partire con un investimento contenuto, mantenendo la protezione del patrimonio personale.

Facciamo il caso di un professionista che vuole separare l’attività di consulenza dalla sfera privata, senza immobilizzare 10.000 euro: la SRLS gli consente di costituire la società anche con 1 euro. Se invece prevede di far entrare un’altra società come socia, oppure ha bisogno di conferire un immobile o un brevetto, la strada è obbligata verso la SRL ordinaria.

La decisione ha una regola semplice: se il progetto sta sotto i 10.000 euro di capitale, si può usare la SRLS. Se il progetto lo richiede superiore, o se si vogliono conferimenti in natura, bisogna utilizzare la SRL ordinaria. Non esiste una SRLS personalizzabile nello statuto: il modello ministeriale vieta ogni variazione che esca dai binari previsti.

Un errore frequente è pensare che la SRLS sia una società “di serie B”, limitata a un primo avvio e per sempre bloccata in quella forma. In realtà, una volta costituita, può successivamente essere trasformata in SRL ordinaria con un atto modificativo, mantenendo la continuità aziendale. L’atto costitutivo iniziale diventa allora la base che viene aggiornata, non un vicolo cieco.

Cosa deve contenere: elementi obbligatori e facoltativi del modello standard

I contenuti dell’atto costitutivo SRLS sono in gran parte determinati dal modello ministeriale standard. I soci non possono discostarsene, ma devono comunque fornire al notaio tutti i dati sostanziali. Di seguito gli elementi che l’atto deve riportare.

  • Denominazione sociale: deve contenere la dicitura “società a responsabilità limitata semplificata” o la sigla SRLS.
  • Sede legale: l’indirizzo preciso del domicilio giuridico, già nella disponibilità della società.
  • Oggetto sociale: descrizione puntuale dell’attività economica, coerente con la classificazione ATECO.
  • Capitale sociale: ammontare sottoscritto, compreso tra 1 e 9.999 euro, interamente versato in denaro.
  • Conferimenti: per ciascun socio, l’importo in denaro versato e la quota percentuale.
  • Amministrazione e rappresentanza: persona o persone a cui è affidata la gestione, di solito un amministratore unico (che può essere un socio) o un consiglio.
  • Durata: se non espressamente indicata, si intende a tempo indeterminato.
  • Esercizio sociale: il periodo annuale di chiusura dei conti (spesso dal 1° gennaio al 31 dicembre).

Oltre al nucleo obbligatorio, l’atto costitutivo può accogliere poche clausole facoltative coerenti con il modello standard, come l’indicazione di un termine di durata specifico o la ripartizione degli utili non proporzionale ai conferimenti.

La tabella seguente riepiloga ciò che non può mancare e ciò che resta una scelta.

Campo Obbligatorio Facoltativo / Note
Denominazione sociale
Sede legale Deve essere disponibile prima del deposito
Oggetto sociale Deve combaciare con il codice ATECO
Capitale sociale Da 1 a 9.999 euro, solo in denaro
Conferimenti Ripartizione e pagamento integrale
Amministrazione e rappresentanza Amministratore unico o consiglio
Durata Se non indicata, a tempo indeterminato
Esercizio sociale Periodo annuale di riferimento contabile
Clausole su ripartizione utili Consentite solo entro i limiti del modello

Checklist informativa prima di andare dal notaio

Per risparmiare tempo e ridurre il rischio di errori, i soci possono preparare in anticipo:

  • Nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale di ogni socio.
  • Denominazione proposta (verificando che non confligga con altre società).
  • Indirizzo esatto della sede legale e titolo di disponibilità (es. contratto di locazione).
  • Oggetto sociale dettagliato con riferimento al codice ATECO.
  • Ammontare del capitale e ripartizione delle quote.
  • Nominativo dell’amministratore e firma di accettazione.

Atto costitutivo e statuto SRLS: due facce della stessa medaglia

L’atto costitutivo e lo statuto vengono spesso redatti insieme, ma hanno ruoli molto diversi. Il primo esprime la volontà dei soci e fissa i dati essenziali della società; il secondo disciplina le regole di funzionamento: poteri degli amministratori, convocazione dell’assemblea, delibere e scioglimento.

Nella SRLS lo statuto non può essere scritto su misura: la legge impone l’adozione del modello standard approvato con decreto ministeriale. L’atto costitutivo richiama espressamente quello statuto, che diventa parte integrante dell’atto stesso. Se un socio cerca le regole per convocare l’assemblea o per distribuire gli utili, deve guardare lo statuto, non il solo atto costitutivo.

Una sfumatura pratica: ogni modifica successiva dello statuto SRLS – per esempio, il cambio della sede legale o il passaggio a SRL ordinaria – richiede una delibera assembleare con le maggioranze di legge, poi un atto modificativo rogato dal notaio. Non basta una decisione informale né una scrittura privata.

Un errore comune è credere che, essendo lo statuto standard, non contenga nulla di decisivo. Al contrario, è proprio lo statuto che definisce come la società assume le decisioni più importanti, quindi va letto con attenzione prima della firma.

SRLS o SRL ordinaria: le differenze che contano nella scelta

La SRLS è una variante della SRL ordinaria, creata per semplificare l’avvio delle attività più piccole. Entrambe garantiscono la responsabilità limitata al capitale sottoscritto, ma la SRLS nasce con un vestito già cucito: lo statuto standard non si può cambiare. La SRL ordinaria, invece, permette di disegnare regole su misura.

La tabella qui sotto aiuta a visualizzare le differenze pratiche.

Caratteristica SRLS SRL ordinaria
Capitale minimo 1 euro 1 euro
Capitale massimo 9.999 euro Nessun limite
Soci ammessi Solo persone fisiche Persone fisiche e giuridiche
Conferimenti ammessi Solo denaro Denaro, beni in natura, crediti
Statuto Modello ministeriale vincolante Personalizzabile
Costi notarili di costituzione Più contenuti (modello standard) Variabili, crescono con la complessità

La regola decisionale è netta: se prevedi di far entrare un socio società, o di conferire un immobile o un ramo d’azienda, devi optare per la SRL ordinaria. Se invece il capitale resta sotto i 10.000 euro e non servono clausole particolari, la SRLS resta la via più rapida e meno costosa. Vale la pena ricordare che, per entrambe le forme, il capitale minimo può essere di 1 euro; la differenza sostanziale è nei vincoli statutari e nella flessibilità futura.

Guida alla compilazione dell’atto costitutivo semplificato: la procedura passo dopo passo

Redigere l’atto costitutivo SRLS non è un fai‑da‑te: il notaio è obbligatorio. Il suo compito non è solo vidimare un modulo, ma verificare la legalità del contenuto, la corretta identificazione dei soci, l’assenza di cause ostative e il rispetto del modello ministeriale.

Ecco i passaggi tipici, dalla preparazione fino all’iscrizione.

  1. Raccolta delle informazioni: i soci riuniscono i dati elencati nella checklist (anagrafiche, sede, oggetto sociale, capitale, amministratori).
  2. Incontro con il notaio: il professionista verifica la documentazione, redige l’atto costitutivo e allega lo statuto standard; se previsto, fa firmare anche la dichiarazione di conformità.
  3. Sottoscrizione in forma pubblica: i soci firmano alla presenza del notaio, che attesta l’autenticità delle sottoscrizioni e la conformità alla legge.
  4. Pagamento delle imposte: in questa fase si corrispondono l’imposta di registro fissa (200 euro), l’imposta di bollo e i diritti di segreteria. Il notaio anticipa spesso queste somme per conto dei soci.
  5. Deposito telematico tramite comunicazione unica: il notaio invia l’atto al registro delle imprese competente per territorio, avviando anche gli adempimenti fiscali e previdenziali. L’iscrizione si perfeziona generalmente in 5-7 giorni lavorativi.

Un errore frequente è non indicare l’amministratore già nell’atto costitutivo, oppure indicarlo senza specificare i poteri di rappresentanza. La prassi consiglia di nominare subito un amministratore (anche unico) e di delineare se agisce in firma disgiunta o congiunta, per evitare impasse nell’apertura del conto corrente e nell’operatività immediata.

Quanto costa: imposte, diritti e onorari per l’atto costitutivo SRLS

La costituzione di una SRLS comporta costi fissi e una quota variabile legata all’onorario del notaio. La tabella seguente fornisce un quadro indicativo delle voci principali.

Voce di costo Importo indicativo Note
Imposta di registro 200,00 € (fissa) Non proporzionale, perché i conferimenti sono solo in denaro
Diritti di segreteria circa 90-150 € Spese per il deposito al registro imprese
Imposta di bollo 16,00 € ogni 100 righe (o 32 € se atto e statuto separati) Bollatura dell’atto e allegati
Onorario notarile variabile (da circa 400-700 €, a seconda del notaio e del numero di soci) Obbligatorio; con modello standard gli importi sono più contenuti rispetto a SRL ordinaria

In uno scenario realistico, per una SRLS con capitale di 1 euro e due soci, il costo complessivo si colloca orientativamente tra 700 e 1.000 euro, considerando anche le spese accessorie per visure o diritti d’urgenza. Il notaio di regola anticipa le imposte e i diritti e li rifonde nella parcella finale; non è possibile aggirare la presenza notarile nemmeno usando il modello ministeriale da soli.

Un’accortezza poco nota: l’apertura della partita IVA è un adempimento che segue l’iscrizione e ha costi propri (eventuali diritti di segreteria aggiuntivi e compensi per il commercialista). È bene tenerne conto nel budget iniziale, per non trovarsi a dover rinviare l’inizio dell’attività.

I cinque errori più frequenti nella preparazione dell’atto costitutivo SRLS

Anche con un modello standard, la pratica può essere respinta o rallentata da errori apparentemente minimi. I più comuni, e come evitarli, sono questi.

  1. Oggetto sociale troppo generico o non allineato al codice ATECO. La descrizione deve indicare con precisione il settore merceologico ed essere coerente con la classificazione ufficiale. Frasi come “commercio in generale” o “attività di consulenza” non bastano; meglio esplicitare, ad esempio: “Commercio al dettaglio di abbigliamento online” con il codice corrispondente.
  2. Indicare conferimenti non ammessi. Nella SRLS sono consentiti solo versamenti in denaro. Se si menzionano beni in natura o prestazioni d’opera, l’atto perde la compatibilità con il tipo semplificato e il notaio dovrà indirizzare i soci verso la SRL ordinaria.
  3. Sede legale senza titolo di disponibilità. La camera di commercio può chiedere la prova che la società abbia effettivamente la disponibilità dei locali indicati. Prima del deposito, occorre verificare che esista un contratto di locazione, un comodato o un diritto di uso ufficio.
  4. Mancata nomina dell’amministratore o poteri di firma indefiniti. L’atto deve individuare chi gestisce la società; un amministratore non nominato blocca l’operatività finché non si provvede con un atto successivo.
  5. Errori nella modulistica allegata. Documenti compilati in modo difforme rispetto al modello ministeriale, date errate o firme mancanti generano richieste di integrazione che allungano i tempi, o nei casi più gravi portano alla cancellazione della pratica.

Controllo pre‑deposito

Prima di inviare la pratica, conviene verificare:

  • La denominazione sociale è disponibile e contiene “SRLS”.
  • Ogni socio è maggiorenne e fornisce documento e codice fiscale.
  • L’oggetto sociale è aggiornato alla nomenclatura ATECO corrente.
  • Il capitale è interamente versato e non supera 9.999 euro.
  • L’amministratore è nominato e accetta l’incarico.
  • La sede è comprovata e corrisponde a locali reali.

FAQ sull’atto costitutivo SRLS

Lo statuto SRLS è obbligatorio?

Sì, lo statuto è obbligatorio. Nella SRLS esso coincide con il modello standard ministeriale e non può essere modificato liberamente dai soci. L’atto costitutivo lo richiama e lo rende parte integrante, quindi la società non può esistere senza statuto.

Dove trovo lo statuto di una SRL?

Lo statuto è depositato presso il registro delle imprese. Chiunque può consultarlo – e scaricarne copia – effettuando una visura camerale, che restituisce l’atto costitutivo e lo statuto aggiornato della società, sia essa ordinaria o semplificata.

Atto costitutivo e statuto SRLS sono la stessa cosa?

No, non sono la stessa cosa. L’atto costitutivo raccoglie la volontà dei soci e gli elementi identificativi essenziali; lo statuto contiene le regole di funzionamento interno. Nella SRLS lo statuto è quello standard ministeriale, che viene allegato all’atto in modo inscindibile.

L’atto costitutivo di una SRL deve essere redatto da un notaio?

Sì, in ogni caso. Sia per la SRL ordinaria sia per la SRLS la legge richiede l’atto pubblico notarile. La scrittura privata autenticata non è ammessa per la costituzione di società di capitali, quindi il notaio è sempre necessario.

Esiste un modello standard SRLS senza notaio?

No, non esiste un modello che permetta di costituire una SRLS senza notaio. Il modulo ministeriale standard può essere utilizzato esclusivamente all’interno del procedimento notarile. La presenza del notaio è un requisito inderogabile per la validità dell’atto costitutivo e per l’iscrizione al registro delle imprese.

Questa guida è un'informazione generale, non una consulenza legale. Le leggi variano da luogo a luogo e cambiano nel tempo — per la tua situazione, rivolgiti a un professionista abilitato.

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