Mandato con rappresentanza fac simile: guida alla compilazione
Il mandato con rappresentanza è un contratto con cui il mandante conferisce al mandatario il potere di agire in suo nome. Scarica il fac simile editabile e consulta la guida per una compilazione corretta.

Un mandato con rappresentanza fac simile fornisce la base contrattuale per delegare atti giuridici facendo agire un terzo in nome proprio. In pratica il mandante affida al mandatario l’incarico di svolgere determinate attività e il mandatario, esibendo il nome del mandante, fa ricadere gli effetti dell’operazione direttamente su quest’ultimo, come se avesse agito personalmente (art. 1387 c.c.). Ecco come redigere un documento valido e completo, evitando gli errori più frequenti.
Cos’è il mandato con rappresentanza?
La figura si fonda sulla rappresentanza diretta: il mandante, tramite il contratto di mandato, conferisce al mandatario il potere di agire in sua vece e impone a quest’ultimo di dichiarare sempre “in nome e per conto” di chi opera. Gli effetti dell’attività compiuta si producono immediatamente nella sfera giuridica del mandante, che diventa titolare dei diritti e delle obbligazioni assunte.
La rappresentanza può essere legale (genitori per figli minori) o volontaria: l’incarico con procura appartiene alla seconda categoria. È lo strumento ideale quando il mandante desidera restare il vero dominus dell’affare senza dover comparire materialmente. Il conferimento del potere avviene mediante una procura – atto unilaterale – mentre il mandato regola il rapporto interno (istruzioni, compenso, durata). I due atti, benché collegati, restano giuridicamente distinti.
Un esempio pratico chiarisce il meccanismo: se un imprenditore incarica il proprio commercialista di firmare un contratto di consulenza per l’azienda e il commercialista spende il nome dell’imprenditore, il contratto vincola direttamente l’imprenditore, non il professionista che ha materialmente sottoscritto.
Qual è la differenza tra mandato con rappresentanza e mandato senza rappresentanza?
Per orientarsi rapidamente conviene confrontare i tre istituti spesso accostati: mandato con rappresentanza, mandato senza rappresentanza e procura isolata.
| Istituto | Chi agisce | Effetti verso i terzi | Rapporto interno |
|---|---|---|---|
| Mandato con rappresentanza (art. 1387 c.c.) | Il mandatario spende il nome del mandante | Il mandante è direttamente obbligato | Regolato dal contratto di mandato |
| Mandato senza rappresentanza (art. 1705 c.c.) | Il mandatario agisce in nome proprio | Il mandatario acquista diritti e obblighi; li trasferisce poi al mandante | Regolato dal contratto di mandato |
| Procura (atto unilaterale) | Il procuratore, se munito di procura, può agire in nome altrui | Il rappresentato è vincolato | Manca un sottostante contratto di mandato (può esistere anche da sola) |
Nel mandato senza rappresentanza il mandatario non svela il nome del mandante e agisce come diretto interessato: acquista personalmente i diritti e si obbliga verso i terzi, salvo l’impegno di ritrasferire quanto ottenuto. Nell’incarico con rappresentanza, invece, è indispensabile che il mandante abbia rilasciato una procura.
Quando scegliere l’una o l’altra forma
Una regola pratica aiuta: se si vuole restare in ombra o non apparire immediatamente nel rapporto con i terzi, è preferibile il mandato senza rappresentanza. Se invece serve trasparenza e gli effetti devono prodursi subito e direttamente in capo al mandante, il mandato con rappresentanza – corredato da una valida procura – è la soluzione obbligata.
Quando si utilizza un mandato con rappresentanza?
Il mandato con rappresentanza entra in gioco ogni volta che occorre delegare un soggetto a compiere atti in nome altrui, senza che il titolare debba eseguire personalmente l’operazione.
Un caso tipico è la procura alle liti: un privato conferisce al proprio avvocato il potere di rappresentarlo in giudizio, facendo in modo che tutti gli atti processuali producano effetto sulla parte rappresentata. In ambito commerciale, un imprenditore edile affida al direttore dei lavori la firma dei contratti di subappalto, spendendo il nome dell’impresa; la mandante risponde direttamente verso i subappaltatori. Allo stesso modo, una società può incaricare un agente di stipulare contratti di vendita a lungo termine: l’agente, agendo in nome della società, vincola direttamente quest’ultima alle obbligazioni assunte.
Lo strumento si presta anche a pratiche amministrative, operazioni immobiliari (come delegare un tecnico a presentare una domanda di accatastamento) o rapporti bancari. La scelta è guidata da un principio chiaro: se l’affare comporta obbligazioni che si vogliono imputare immediatamente a sé, il mandato rappresentativo è il mezzo più appropriato.
Forma e requisiti legali
La forma della procura e il collegamento con l’atto da compiere
La legge non prescrive una forma specifica per il contratto di mandato. Tuttavia la procura deve osservare la forma richiesta per l’atto che il rappresentante deve compiere (art. 1392 c.c.). Se l’atto principale esige la forma scritta a pena di nullità – per esempio una compravendita immobiliare o una locazione ultranovennale – anche la procura va redatta per iscritto, altrimenti è nulla. Non basta una semplice scrittura privata non autenticata quando l’operazione richiede l’atto pubblico: in quel caso la procura deve essere conferita con la medesima solennità (atto pubblico o scrittura privata autenticata).
Un errore comune è ritenere che un mandato orale sia sufficiente anche per atti solenni. In realtà, l’atto compiuto dal mandatario in assenza della forma prescritta è inefficace, con conseguenze spesso gravi.
Registrazione e profili fiscali
Il mandato con rappresentanza non soggiace a registrazione obbligatoria. Registrarlo volontariamente è comunque utile per attribuirgli data certa e renderlo opponibile ai terzi. L’imposta di registro ammonta a 200 euro in misura fissa per i contratti senza contenuto patrimoniale; se è previsto un compenso, si applica l’imposta proporzionale del 3% sull’importo dovuto.
Possono sottoscrivere il mandato tutte le persone fisiche capaci di agire e le persone giuridiche per mezzo dei loro rappresentanti legali.
Parti, obblighi e responsabilità
Cosa deve fare il mandante
Il mandante è il dominus dell’affare: conferisce l’incarico, fornisce i mezzi necessari (istruzioni, documenti, anticipi) e deve tenere indenne il mandatario per le obbligazioni assunte in suo nome entro i limiti della procura. È direttamente responsabile verso i terzi per gli atti compiuti dal mandatario nel rispetto dei poteri conferiti (art. 1388 c.c.).
Doveri del mandatario e limiti del potere
Il mandatario esegue l’incarico con la diligenza del buon padre di famiglia, attenendosi scrupolosamente ai limiti fissati dalla procura. Non può eccedere i poteri ricevuti: se lo fa, l’atto è inefficace verso il mandante, salvo che quest’ultimo non lo ratifichi. Ha l’obbligo di rendere il conto dell’operato e, al termine, di consegnare tutto quanto ricevuto in esecuzione del mandato.
Un caso concreto: quando il mandatario sconfina vendendo un bene senza autorizzazione, agisce come falsus procurator e risponde personalmente verso il terzo, a meno che il mandante non ratifichi l’operazione. La ratifica, espressa o anche tacita, sana l’atto ma deve intervenire prima che il terzo abbia revocato la propria volontà.
Elementi essenziali del mandato con rappresentanza fac simile
Un mandato con rappresentanza fac simile ben strutturato deve contenere alcune clausole irrinunciabili. La tabella seguente riassume i campi obbligatori e quelli opzionali.
| Campo | Natura | Contenuto |
|---|---|---|
| Dati del mandante e del mandatario | Obbligatorio | Nome, cognome, codice fiscale, residenza / sede legale |
| Oggetto dell’incarico | Obbligatorio | Descrizione puntuale degli atti giuridici da compiere, con limiti di valore e tipologia |
| Conferimento della procura e ampiezza dei poteri | Obbligatorio | Indicare se il mandatario ha poteri di ordinaria o straordinaria amministrazione, soglie di importo, atti consentiti e vietati |
| Compenso | Opzionale (si presume oneroso ex art. 1709 c.c.) | Importo o criterio di calcolo; se gratuito, dichiararlo espressamente per superare la presunzione di onerosità |
| Durata / termine | Opzionale | Data di inizio e scadenza, oppure “a tempo indeterminato” con regole di recesso |
| Modalità di rendiconto e subdelega | Opzionale | Frequenza delle informative, divieto di subdelega, condizioni particolari |
| Firma e data | Obbligatorio | Sottoscrizione di entrambe le parti e data certa (consigliata la registrazione volontaria) |
Un esempio di clausola di spendita del nome: “Il mandante conferisce al mandatario la procura speciale per compiere, in suo nome e per suo conto, gli atti descritti nel presente contratto, con espressa dichiarazione che ogni effetto si produrrà direttamente in capo al mandante.”
Quanto dura e come si scioglie il mandato con rappresentanza?
Cause di estinzione e revoca
Il mandato può essere stipulato a tempo determinato (con scadenza fissa) o a tempo indeterminato. In quest’ultimo caso ciascuna parte può recedere con un congruo preavviso – di solito tra 15 e 30 giorni, salvo diversa pattuizione.
L’art. 1722 c.c. elenca le cause di estinzione: compimento dell’affare, scadenza del termine, revoca del mandante, rinuncia del mandatario, morte, interdizione o inabilitazione di una delle parti. La revoca della procura è un diritto potestativo del mandante, esercitabile in qualsiasi momento; se non è sorretta da una giusta causa, il mandante è tenuto a risarcire i danni al mandatario. La revoca è opponibile ai terzi solo dal momento in cui questi ne vengono a conoscenza: gli atti compiuti dal mandatario prima di tale momento restano validi e vincolanti per il mandante.
Mandato irrevocabile
In alcune ipotesi, le parti possono rendere il mandato irrevocabile, per esempio quando l’incarico è conferito anche nell’interesse del mandatario o di un terzo. L’irrevocabilità deve essere espressamente pattuita e giustificata da un interesse meritevole di tutela. In assenza di una clausola ad hoc, il mandante può sempre revocare la procura.
Procedura passo passo per compilare il mandato con rappresentanza
Dati delle parti.
Indicare con precisione nome, cognome, codice fiscale, residenza o sede legale di mandante e mandatario. Un errore nei dati anagrafici può compromettere l’opponibilità della procura.Oggetto dell’incarico.
Descrivere in modo dettagliato gli atti da compiere. Se l’incarico riguarda la stipula di contratti di fornitura, specificare la tipologia di forniture, i fornitori di riferimento e i limiti di prezzo per singola operazione.Ampiezza dei poteri.
Stabilire se il mandatario ha poteri di ordinaria o straordinaria amministrazione, fissando eventuali soglie quantitative (es. massimo 50.000 euro per singolo atto). Elencare inoltre le operazioni consentite e quelle espressamente vietate.Durata.
Per un mandato a termine, indicare data di decorrenza e scadenza; per uno indeterminato, disciplinare il preavviso di recesso. In mancanza di indicazioni, il mandato si intende a tempo indeterminato.Compenso.
Se oneroso, precisare l’importo (somma fissa, percentuale, tariffa oraria) e le modalità di pagamento. Se gratuito, dichiararlo esplicitamente per superare la presunzione di onerosità.Clausole particolari.
Prevedere, se opportuno, il divieto di subdelega, l’obbligo di rendiconto periodico o l’esclusione di specifici atti. Se occorre, indicare che la procura è speciale e limitata allo svolgimento dell’incarico.Data e firme.
Sottoscrivere il documento da entrambe le parti. Per operazioni che richiedono la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, è indispensabile far autenticare le firme da un notaio.
Checklist pre‑firma
Prima di sottoscrivere, verificare che il documento soddisfi questi controlli:
| Voce | Controllo |
|---|---|
| Dati anagrafici | Completi e corretti per entrambe le parti |
| Oggetto e poteri | Elenco puntuale, limiti di importo e tipo di atti |
| Clausola di spendita del nome | Espressa e riferita agli atti elencati |
| Forma | Scritta se l’atto finale la richiede ad substantiam |
| Data certa | Registrazione volontaria consigliata |
Errori comuni nella compilazione del mandato con rappresentanza
Omettere la forma scritta quando richiesta.
Per atti soggetti a forma scritta ad substantiam (compravendita immobiliare, locazioni ultranovennali) una procura verbale è nulla e l’atto compiuto dal rappresentante è privo di effetti.Conferire poteri generici.
Scrivere semplicemente “il mandatario potrà compiere tutti gli atti di gestione” senza definire limiti di importo né tipologia delle operazioni espone il mandante a un rischio indeterminato.Non chiarire se il mandato è con o senza rappresentanza.
Un mandato che tace sul punto genera incertezza sull’imputazione degli effetti giuridici e può sfociare in contenzioso.Confondere procura e contratto di mandato.
La procura è solo l’atto che attribuisce il potere rappresentativo; senza il contratto di mandato manca la regolazione degli obblighi, del compenso e della durata. Inserire entrambi, o almeno dichiarare che la procura è conferita in esecuzione del mandato, evita equivoci.Trascurare la revocabilità.
Non disciplinare le modalità di revoca o di recesso rende più complesso interrompere l’incarico in modo certo e tempestivo.Dimenticare la registrazione quando vantaggiosa.
Pur non obbligatoria, la registrazione conferisce data certa e rende il documento opponibile ai terzi; trascurarla può indebolire la posizione del mandante in una eventuale controversia.Agire oltre i poteri senza informare il mandante.
Il mandatario che sconfina espone se stesso alla responsabilità personale verso i terzi, con effetti che potrebbero non essere ratificati.
Domande frequenti (FAQ)
Che cos’è un mandato con rappresentanza?
È un contratto con cui il mandante conferisce al mandatario il potere di agire in suo nome e per suo conto, producendo direttamente effetti nella propria sfera giuridica.
Come funziona un mandato con rappresentanza?
Il mandatario spende il nome del mandante nei rapporti con i terzi; questi restano vincolati unicamente verso il mandante, come se fosse stato quest’ultimo ad agire personalmente (art. 1388 c.c.).
Qual è la forma del mandato con rappresentanza?
La legge non impone una forma determinata per il contratto di mandato, ma la procura deve rivestire la stessa forma richiesta per l’atto che il rappresentante deve compiere (art. 1392 c.c.). Se l’atto principale esige la forma scritta ad substantiam, anche la procura deve essere redatta per iscritto, altrimenti è nulla.
È obbligatorio registrare il mandato con rappresentanza?
No, la registrazione non è obbligatoria. Diventa consigliabile per attribuire data certa e utilizzare il documento come prova in giudizio. In caso di registrazione volontaria, l’imposta di registro è fissa (200 euro) se il contratto non prevede un corrispettivo; se è previsto un compenso, si applica l’imposta proporzionale del 3% sulla somma dovuta.
Si può revocare un mandato con rappresentanza?
Sì, il mandante può revocare la procura in qualsiasi momento. Se la revoca non è giustificata da una giusta causa, il mandante deve risarcire i danni al mandatario. La revoca è opponibile ai terzi solo dal momento in cui ne vengono a conoscenza.
Che differenza c’è tra mandato con rappresentanza e procura?
La procura è l’atto unilaterale con cui si conferisce il potere di rappresentanza; il mandato è il contratto che regola il rapporto interno tra mandante e mandatario (obblighi, compenso, durata). Nel mandato con rappresentanza i due atti coesistono ma restano giuridicamente distinti.
Cosa succede se il mandatario agisce senza procura?
L’atto è inefficace per il mandante, salvo ratifica espressa o per fatti concludenti. Il mandatario risponde personalmente verso il terzo in qualità di falsus procurator.
Questa guida è un'informazione generale, non una consulenza legale. Le leggi variano da luogo a luogo e cambiano nel tempo — per la tua situazione, rivolgiti a un professionista abilitato.
